FAQ Bando "Scuole Sicure"
Edificio scolastico costituito da due corpi di fabbrica collegati da giunto. Uno dei due è stato già oggetto di miglioramento. La richiesta di finanziamento per l'adeguamento sismico riguarda il secondo corpo di fabbrica. Gli impianti sono unici, è possibile prevedere l'adeguamento alle norme vigenti di dell'impianto dell'intero edificio o è necessario limitarsi alla superficie del corpo di fabbrica che verrà adeguato lasciando gli impianti non completi? Come comportarsi ai fini del calcolo del punteggio relativo al protocollo ITACA?
L'obiettivo del protocollo Itaca è quello di realizzare un impianto efficiente e sostenibile.
È possibile prevedere di adeguare l'impianto dell'intero edificio ma, ai fini della spesa, verrà ammessa solo la parte relativa al corpo da adeguare.
Anche il punteggio ITACA verrà conteggiato per la sola parte dell'edificio interessato al finanziamento.
L'alternativa è quella di separare gli impianti e renderli indipendenti.
Il bando recita, al paragrafo 9, che: "Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione, attraverso il caricamento dei relativi files in formato pdf, i seguenti documenti: […] Relazione di pre-valutazione del progettista (come da format predisposto ed indicato quale Allegato 3, che è parte integrante del presente avviso) che evidenzi il livello di sostenibilità ambientale dell'intervento proposto valutabile, secondo il Protocollo Itaca seguendo lo schema predefinito allegato, tale dato sarà soggetto a verifica attraverso l'organismo di certificazione preposto."
L' Art. 2 (Definizioni) del "Disciplinare Tecnico Regionale CALABRIA - "Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici" in attuazione dell’art. 10, commi 1 e 4, della L. R. n. 41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile” - BUR n. 20 del 2 novembre 2011" recita:
f) relazione di valutazione, documento risultato della valutazione riportante i punteggi ottenuti calcolati sulla base del progetto esecutivo secondo i criteri previsti dal Protocollo regionale. È costituita dalla documentazione base a supporto della comprensione del progetto esecutivo e dalle schede di valutazione indicate nell’appendice A e B del Protocollo regionale.
g) relazione di pre-valutazione, documento risultato della valutazione riportante un punteggio calcolato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo, secondo i criteri del Protocollo regionale. È costituita dalla documentazione base a supporto della comprensione del progetto, dalle schede di valutazione relative ai criteri che possono essere pre-valutati e da autocertificazioni del punteggio previsto, relative alle schede criterio i cui indicatori non possono essere calcolati in fase di progetto di fattibilità tecnica e economica o definitivo.
Il comma 4 dell'Art. 3 del succitato Disciplinare Tecnico Regionale recita
"c) La fase di Pre-Valutazione, di cui all’art. 6, prevede l’attuazione semplificata dei criteri del Protocollo regionale, applicabile a livelli di progettazione inferiori all’esecutivo, e la conseguente elaborazione di un’Attestazione di Pre-Valutazione. Detta autodichiarazione è rilasciata dal progettista e attesta un punteggio della prestazione dell’edificio, che dovrà essere confermato nella fase di Progetto e Costruzione."
Si chiede pertanto se nel caso di partecipazione al bando con un progetto definitivo e non quindi esecutivo è obbligatorio produrre e allegare alla richiesta di finanziamento la RELAZIONE DI VALUTAZIONE secondo il format dell'Allegato 3 del bando oppure una relazione di PREVALUTAZIONE per come definito dal Disciplinare Tecnico Regionale e anche nel Bando stesso. Si chiede inoltre se il format dell'Allegato 3 del bando è riferito ad una Pre-valutazione o ad una Valutazione.
La Relazione di Pre-Valutazione presente sul sito (di cui all'articolo. 2 lettera g) del disciplinare) si applica solo al Protocollo Itaca per gli edifici residenziali e per livelli di progettazione inferiori all'esecutivo. Pertanto, trattandosi di edifici scolastici e non di edifici residenziali, questo documento non può essere utilizzato per il bando in questione, anche se il livello di progettazione è inferiore all'esecutivo.
È necessario, quindi fare riferimento esclusivamente alla "Relazione di Valutazione" (All.3) di cui alla Manifestazione d'interesse degli edifici scolastici, per la cui compilazione si dovrà tener conto del:
- Protocollo Itaca edifici scolastici 2016, per il calcolo degli indicatori di prestazione
- Tool di Calcolo, per il calcolo del livello di prestazione
Alla suddetta Relazione di Valutazione (All.3), inoltre, dovranno essere allegati tutti gli elaborati richiesti in quanto necessari alla comprensione del progetto.
Nel Disciplinare Tecnico Regionale CALABRIA "Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici", si definisce all'Art. 2 comma 1, lettera n) come "VALUTATORE, professionista abilitato presso il proprio ordine o collegio professionale, iscritto nell’ “Elenco Esperti Protocollo ITACA Regionale” incaricato dal Richiedente per la redazione della Relazione di Valutazione o di Pre-valutazione e dei relativi allegati. Può coincidere con lo stesso progettista."
A tal proposito, nelle specifiche del suddetto bando ed ai fini dell'invio della richiesta di finanziamento, il responsabile della valutazione del protocollo ITACA, ovvero il professionista che redige la relazione di valutazione, deve essere iscritto nell'Elenco Esperti Protocollo Itaca Regione Calabria?
Se si, qual è la procedura per l'iscrizione e dove è attualmente pubblicato tale elenco per individuare i professionisti già abilitati? Anche i tecnici comunali devono eventualmente abilitarsi?
Secondo quanto previsto dall’art.2 lettera n) del disciplinare tecnico regionale, la Relazione di Valutazione o di Pre-valutazione, deve essere redatta da un Valutatore, tecnico abilitato presso il proprio ordine o collegio professionale, iscritto nell’”Elenco Esperti Protocollo Itaca Regionale” incaricato dal Richiedente. Tuttavia, in base all’art. 19 (norme transitorie) fino all’approvazione di un Elenco Esperti Protocollo Itaca Regionale da parte della Regione Calabria, il richiedente, può nominare come Valutatore, un referente iscritto presso altri elenchi regionali o nazionali di Esperti di Certificazione di sostenibilità degli edifici, o per i primi 90 giorni dall’entrata in vigore del Disciplinare Tecnico d’attuazione, un professionista iscritto abilitato al rilascio della certificazione Attestazione di Prestazione Energetica (APE).
La Relazione di Valutazione (allegato 3) deve essere redatta esclusivamente mediante il file TOOL DI CALCOLO con il supporto dei documenti integrativi allegati alla manifestazione d’interesse (Protocollo ITACA Edifici Scolastici e Disciplinare Tecnico d’attuazione). L'Attestato di Prestazione Energetica “APE”, le cui procedure vengono attuate in base alle norme contenute nel d.lgs. 63/2013 e ss.mm.ii. deve essere unicamente allegato al Certificato di sostenibilità energetico e ambientale.
Per la redazione della “relazione di pre-valutazione” di sostenibilità ambientale (Allegato 3) è obbligatorio allegare tutta la documentazione richiesta nelle varie sezioni? [es. (i) Relazione tecnica contenente la descrizione delle operazioni di bonifica eseguite; (ii) Relazione specialistica contenente l’elenco delle essenze arboree e vegetali autoctone; ecc...] Gli enti comunali, purtroppo, non dispongono di relazioni così dettagliate e non riescono a reperirle in così breve tempo.
Con specifico riferimento alla “Manifestazione d’interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici” si precisa che:
- l’allegato 3 fa riferimento alla “Relazione di Valutazione”,
- i documenti richiesti da allegare in ogni singola sezione delle schede criterio sono obbligatori in quanto necessari alla comprensione del singolo criterio.
Pertanto, il livello di dettaglio e approfondimento o la tipologia del dato potrà variare in base alle informazioni relative allo stato di fatto o di progetto possedute.
A cosa corrisponde il “Codice identificativo regionale” e chi è il “Responsabile della Valutazione Protocollo ITACA” indicati a pagina 1 della relazione di Valutazione e nel tool di calcolo?
Il Codice Identificativo è un codice di registrazione dell’edificio che verrà assegnato dall’Ente Certificatore, il Responsabile della Valutazione Protocollo Itaca è il tecnico abilitato che redige la Relazione di Valutazione, Allegato 3 del bando.
Con riferimento alla scheda A.1.6 "Accessibilità al trasporto pubblico" del protocollo ITACA scolastico è possibile considerare lo scuolabus quale trasporto pubblico?
In riferimento alla scheda A.1.6 "Accessibilità al trasporto pubblico" del protocollo Itaca scolastico, si specifica che l'uso dello scuolabus, non è un trasporto pubblico da considerare nel calcolo del criterio in questione. Ciò equivale ad attribuire un valore negativo per come riportato nella Nota 2 pag. 18 del protocollo scolastico.
Vorrei sapere se per la valutazione della sostenibilità di un intervento di adeguamento sismico proposto nell’ambito della manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati all’esecuzione di interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici è obbligatorio considerare e valutare tutti i criteri previsti dal Protocollo ITACA.
Se il progetto presentato non prevede interventi migliorativi per una delle categorie di riferimento, è possibile non valutare i relativi criteri?
In caso affermativo, oltre a giustificare nella Relazione di Valutazione le motivazioni della non applicabilità, in riferimento allo specifico intervento, come si può escludere il punteggio relativo al criterio non valutato dal punteggio totale?
Ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale è obbligatorio considerare tutti i criteri previsti dal protocollo, tranne nei casi in cui:
- La scheda prevede la disattivazione del criterio e, l’edificio non ha i requisiti richiesti dalla scheda stessa. (Ad esempio il criterio A.3.7 - uso di specie arboree locali può essere disattivato se l'edificio non ha spazi esterni di pertinenza e Non se il progetto non prevede interventi sugli spazi esterni).
- La scheda non prevede la disattivazione del criterio, tuttavia, l’edificio non ha i requisiti richiesti dalla scheda stessa. In tal caso è necessario chiedere un’autorizzazione a iiSBE che valuta la proposta e se opportuno consente la disattivazione della scheda.
Faccio riferimento al criterio B.4.6, i nostri calcoli sono arrivati all'indicatore Ed = Vrtot/Vtot x100 che comporta un valore di 13,25. Dal momento che il progetto non prevede sottofondi, rilevati, vespai o riempimenti (utilizzeremo quelli già esistenti nell'edificio da demolire) non ho chiaro come procedere ulteriormente secondo quanto indicato alle pagine 39-40-41 del Protocollo ITACA per ottenere il punteggio finale del criterio.
Se si tratta di demolizione e ricostruzione, è necessario proseguire nel calcolo per come indicato alle pagine 39-40-41. In tal caso, infatti, la realizzazione di sottofondi, rilevati, vespai, ecc. è un intervento previsto anche se non viene materialmente effettuato in quanto già esistente, e quindi va calcolato. Solo nel caso di ristrutturazione poteva rientrare nelle “opere non previste”, come indicato nella nota 9.
È possibile contabilizzare nel progetto di adeguamento sismico della scuola primaria di primo grado la rimozione e smaltimento della copertura esistente realizzata con di lastre in cemento amianto e la fornitura e la posa in opera di nuovo manto di copertura in lamiera nervata o grecata coibentata?
Sarà riconosciuta la spesa relativa alla sostituzione del manto copertura esistente in amianto solo se tale operazione è giustificata in termini di miglioramento energetico del fabbricato.
Edificio scolastico costituito da due corpi di fabbrica collegati da giunto. Uno dei due è stato già oggetto di miglioramento. La richiesta di finanziamento per l'adeguamento sismico riguarda il secondo corpo di fabbrica.
Gli impianti sono unici, è possibile prevedere l'adeguamento alle norme vigenti dell'impianto dell'intero edificio o è necessario limitarsi alla superficie del corpo di fabbrica che verrà adeguato lasciando gli impianti non completi? Come comportarsi ai fini del calcolo del punteggio relativo al protocollo ITACA?
In linea generale, il Protocollo ITACA deve essere applicato all'intero edificio oggetto di intervento di ristrutturazione e alla sua area di pertinenza, non è possibile applicarlo solo a parti di esso. Nel caso di un complesso scolastico, il protocollo deve essere applicato a tutti i corpi di fabbrica funzionalmente collegati alla destinazione d'uso, siano essi adiacenti o separati. L'obiettivo del protocollo Itaca è, infatti, quello di realizzare un impianto efficiente e sostenibile.
Se si considera, tuttavia, che il bando in questione è rivolto principalmente al finanziamento degli adeguamenti sismici delle scuole e che, nel caso di specie, l'intervento di adeguamento riguarderà solo uno dei corpi di fabbrica, appare poco sensato imporre l'applicazione del protocollo a entrambi gli edifici e si ritiene, pertanto, opportuno esso riguardi la sola parte di edificio interessato al finanziamento.
Con riferimento al criterio A.3.3 3 "AREE ESTERNE ATTREZZATE DI USO COMUNE". Adiacente alla scuola che sto analizzando esiste un'area verde attrezzata, di proprietà comunale, con tanto verde, panchine ed un piccolo parco giochi. Quest'area è collegata all'area di pertinenza dell'edificio scolastico mediante una piccola rampa ed un cancello. È possibile, anziché prevedere degli spazi adeguati intorno all'edificio scolastico, utilizzare quest'area per ottenere il punteggio sul protocollo ITACA?
Il criterio in questione è relativo alle aree di pertinenza del fabbricato, l'area verde attrezzata che descrive non è pertinenza dell'edificio scolastico.
Dove andranno inseriti gli allegati della relazione di valutazione. Inoltre, trattandosi di un progetto definitivo, possono essere semplificati oppure obbligatoriamente devono essere allegati come se fosse un esecutivo?
Gli elaborati richiesti come allegato (es. pag. 2 della Relazione di Valutazione) saranno adeguati al livello di progettazione che si sta eseguendo. Nelle singole schede criterio viene poi chiesto di inserire immagini, tabelle o altro, negli spazi relativi alle schede stesse. Anche queste informazioni saranno adeguate al livello di progettazione eseguito e, dovranno essere chiare e sintetiche e facilmente verificabili. La Relazione di Valutazione dovrà costituire un unico file in formato pdf.
L'edificio in analisi è stato già oggetto di finanziamento di interventi di miglioramento energetico, posso comunque partecipare al bando se il mio progetto non prevede nuove spese per il miglioramento del livello di sostenibilità? Posso comunque assoggettare ad una valutazione della sostenibilità ambientale l'intervento proposto?
"Il Protocollo ITACA è un documento contenente i criteri per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici basato su un’analisi multicriterio che permette l’attribuzione di un punteggio di prestazione dell’edificio."
Nella relazione di valutazione viene preso in esame non solo il progetto proposto ma anche la situazione ex ante del fabbricato, l'analisi di tutti i criteri, che siano riferiti alla progettazione o allo stato di fatto, confluiscono e nella determinazione del punteggio. L'edificio esistente, già oggetto di finanziamento di interventi di miglioramento energetico che, a seguito di valutazione, ottenga un punteggio ITACA superiore ad 1 potrà partecipare alla manifestazione d'interesse anche senza prevedere interventi che ne migliorino ulteriormente la sostenibilità. Ultimato l'intervento di adeguamento strutturale l'edificio potrà, sulla base della relazione di valutazione elaborata, ottenere la certificazione di sostenibilità ambientale che, come, stabilito dalla legge regionale 41/2011 e dal relativo disciplinare, ha carattere obbligatorio per gli interventi realizzati da Enti Pubblici o con finanziamento pubblico e per gli interventi proposti e/o realizzati da Enti pubblici e privati che intendono avvalersi delle agevolazioni, incentivi e contributi previsti dagli art. 12 e 13 della L.R. n.41/2011, nonché per l’ottenimento di eventuali incentivi previsti anche da altre disposizioni regionali vincolati al rispetto di livelli di sostenibilità ambientale.
L'intervento proposto riguarda il solo corpo di fabbrica palestra, annesso ad una scuola che è stata già oggetto di adeguamento, ma non aderente alla stessa. Come applicare il Protocollo ITACA ad un edificio sportivo?
Il protocollo ITACA non può essere applicato ad un edificio sportivo, tuttavia essendo il bando rivolto agli edifici scolastici come censiti in anagrafe scolastica e, considerato che la palestra è censita in anagrafe in quanto annessa all'edificio scolastico, il punteggio ITACA da riportare in domanda di partecipazione sarà quello ottenuto dalla valutazione dell'edificio scolastico esistente.
Le spese di certificazione e quelle, grazie alle quali il progetto in esame otterrà un maggiore punteggio ITACA saranno ritenute ammissibili e quindi coperte dal finanziamento?
Rammentando che la finalità del bando è quella di ottenere scuole sicure dal punto di vista sismico. Saranno ammesse a finanziamento le spese di certificazione e quelle spese che consentiranno il raggiungimento di un accettabile livello di sostenibilità ambientale.